Il 31 maggio 2023, come preannunciato, è stato pubblicato il DM 4 aprile 2023, n. 59, il regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI è collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è ed articolato in una sezione anagrafica e in una sezione tracciabilità.
Il decreto è entrato in vigore il 15 Giugno 2023, e l’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata con le cadenze stabilite dall’articolo 13:
Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. Il registro è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’art. 190 del TUA sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA. Successivamente, dopo l’iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Il portale https://www.rentri.it/ è ad oggi operativo e consultabile.