La direzione lavori, il Dlgs 106/17 e le novità contenute nelle NTC 2018

Data di pubblicazione: 27 Marzo 2018

Il Decreto Legislativo n.106 del 16/06/2017 "Obbligo della marcatura dei prodotti da costruzione" entrato in vigore il 9 Agosto 2017, ha introdotto la responsabilità penale per tutti gli operatori coinvolti, quali Costruttore, Direttore Lavori, Direttore dell’Esecuzione, Progettista e Collaudatore, in caso di utilizzo di prodotti da costruzione non conformi al decreto (ad es. non marcati CE, privi della Dichiarazione di Prestazione, ecc.).

Inoltre, ai sensi invece del recentissimo DM 17 gennaio 2018, le Nuove NTC 2018 prevedono, al Capitolo 11, che ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere debba essere:

  • identificato univocamente a cura del produttore;
  • qualificato sotto la responsabilità del produttore;
  • accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce, in generale, che in presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE, ove applicabile.

Si rafforzano le responsabilità di Direttore Lavori e Collaudatore in merito all'ottemperanza dei controlli in accettazione: "Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65 del DPR.380/01, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all’identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni. I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione." (par 11.2.5)

Altre novità riguardano:

  • indagini su strutture esistenti (carotaggi, estrazioni di barre...) svolte solamente da personale interno e qualificato di un laboratorio autorizzato;
  • rifiuto da parte e comunicazione al Servizio Tecnico Centrale in caso di provini non correttamente siglati ed identificabili conferiti ai laboratori incaricati;
  • prove a compressione su cubi in cls eseguite tra il 28° e 30° giorno, massimo entro il 45° altrimenti necessità integrazione con carotaggi e criteri di non accettazione per differenze superiori al 20%;
  • controlli nei Centri di trasformazione, da effettuarsi, prima dell’invio in cantiere, a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 sul prodotto lavorato.

Per l'ambito di applicazione e le disposizioni transitorie vale quanto riportato nell'Art.2 del DM 17/01/2018.

Ultime Notizie

call me
Cerchi un consulente professionale per velocizzare le tue certificazioni aziendali? Telefonaci: 0163.1920901

Certificati e Partners

Confederazione Artigianato e PMISistema di Gestione Qualità CertificatoArs Edizioni Informatichelogo4_supporti.jpg

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per garantirne il corretto funzionamento e per fornirti un servizio migliore. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui: Cookie Policy.