L’Accordo, sottoscritto al fine di rivedere la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, introduce diverse novità anche per quanto riguarda i lavoratori, la formazione per gli operatori di attrezzature per la quali è richiesta una specifica abilitazione, la gestione dei crediti formativi, etc.
Tra le novità introdotte vi è anche l’eliminazione di qualsiasi riferimento agli Enti Bilaterali, per rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 27, e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012, con l’Accordo stesso (gli Enti Bilaterali non sono contemplati dal D.Lgs. 81/08).