Il 30 Aprile 2012 era il termine ultimo indicato dalla direttiva 2004/40 per conformarsi alla disciplina europea in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da O Hz a 300 GHz. Il termine del 30 aprile è stato indicato dalla direttiva 2008/46/CE che ha prorogato il termine di adegua mento originario dettato dalla direttiva 2004/40, ovvero il 30 aprile 2008: sono dunque quattro anni che questo obbligo di conformità ai limiti europei viene rinviato.
La direttiva 2004/40 sostituirà i vecchi valori limite, con dei nuovi basati su più recenti raccomandazioni internazionali e comunque ammetterà deroghe per casi specifici e per talune attività che comunque dovranno operare la valutazione del rischio.
Ricordiamo che il datore di lavoro, in base alle disposizioni del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs 81/08), deve effettuare una valutazione per tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività, anche quelli collegati ai campi elettromagnetici, rispetto ai quali non possono essere superati valori limite di esposizione conformi alle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC).
Con la Posizione Comune del 29 marzo 2012 il Parlamento Europeo comunica l’ulteriore proroga degli obblighi per le imprese al 31 ottobre 2013.
Si segnala che il Parlamento Europeo con la Posizione Comune definita in prima lettura il 29 Marzo 2012 ha comunicato l’ulteriore proroga dell’applicazione della Direttiva 2004/40/CE relativa agli adempimenti per la protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici: il termine per l’adeguamento viene prorogato dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.
La Posizione è in attesa di approvazione definitiva e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La proroga, in virtù di quanto indicato all’articolo 306 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ha effetto ai fini della conformità al Testo Unico sulla sicurezza e interviene sui termini di adeguamento alle prescrizioni minime di salute e sicurezza relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria.
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