Il nuovo Regolamento Europeo per i prodotti da costruzione CPR 305/2011. ecco le novità!

Data di pubblicazione: 16 Novembre 2012

Le novità introdotte e il requisito della sostenibilità.

La Direttiva CPD 89/106, prima di entrare in vigore aveva richiesto, l’emanazione di un Regolamento di Attuazione. Ogni Stato ha quindi recepito autonomamente la Direttiva e questo ha portato a delle differenze di applicazione. In Italia la Direttiva è stata recepita attraverso il  Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Aprile 1993, n. 246. La necessità quindi di recepire la Direttiva in ogni Stato Membro, ha portato a modalità diverse di attuazione della Direttiva stessa. In alcuni Stati la Direttiva non è stata recepita, e quindi non è applicata, come l’Inghilterra.

Il Regolamento sarà subito attuativo e le modalità di applicazione sono contenute nel Regolamento stesso o in altri regolamenti richiamati al suo interno. Il regolamento prodotti da Costruzione N 305/201 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione Europea il 4 Aprile 2011, ed entrerà in vigore ufficialmente il 1° Luglio 2013.

Requisito 7 - Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite,realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;

b) la durabilità delle opere di costruzione;

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Articolo 4 - La Dichiarazione di prestazione

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.»  Nella CPD 89/106 il fabbricante era tenuto alla redazione della dichiarazione di conformità CE.

Il CPR prevede inoltre all’articolo 37 l’uso di procedure semplificate da parte delle microimprese, ma solo per prodotti rientranti in alcuni dei Sistemi di Attestazione da esso regolamentati.

Lo studio di consulenza DALSi è a completa disposizione per fornire informazioni dettagliate alla vostra impresa, proponendo inoltre i migliori Organismi di Certificazione per l’adeguamento del vostro sistema di attestazione della conformità ai nuovi requisiti del Regolamento CPR 305/2011.

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