Novita’ SISTRI - un adeguamento senza fine!

Data di pubblicazione: 18 Settembre 2013

Decreto Legge 31.08.2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (Pubblicato sulla GU n. 204 del 31.08.2013)

Il recente D.L. n. 101/2013 riguardante la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha apportato anche importanti novità circa l’operatività del sistema SISTRI.

Si riassumono di seguito i principali risvolti operativi introdotti dalla nuova normativa (art. 11):

1) Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:

è stato rettificato l’elenco dei soggetti che devono aderire obbligatoriamente al sistema Sistri, ed in particolare l’obbligo è stato ristretto a:

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

- Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. La definizione di “nuovo produttore”, introdotta dal D.L. 101/2013 a modifica dell’art. 183, comma 1, lettera f del D.Lgs. 152/06, si riferisce a “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di rifiuti”.

2) Tempistiche di avvio del sistema:

sono state differite le tempistiche di avvio del sistema, e nello specifico:

- Per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 01 Ottobre 2013;

- Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 03 Marzo 2014.

3) Sanzioni:

è stata introdotta una modifica circa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 260-bis del D.Lgs. 152/06, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 (invio di informazioni incomplete o inesatte), a quelle di cui al comma 5 (non osservanza degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri) e a quelle di cui al comma 7, primo periodo (mancata tenuta durante il trasporto della copia cartacea della Scheda Sistri – Area movimentazione).

Nello specifico, se le violazioni sono commesse:

- fino al 31.03.2014, dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 01.10.2013,

- fino al 30.09.2014, dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 03.03.2014,

le stesse sono irrogate solo nel caso di più di tre violazioni compiute nel medesimo rispettivo arco temporale.

Rimangono tutt’ora numerosi gli aspetti operativi non chiariti e soprattutto non risultano state introdotte le semplificazioni previste dalle normative di proroga pubblicate in precedenza.

All’interno del testo del decreto è prevista la possibilità che vengano pubblicati ulteriori decreti di estensione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.  Si ricorda inoltre che, trattandosi di un decreto legge, entro 60 gg dalla sua pubblicazione dovrà essere convertito in legge con possibilità che il testo subisca ulteriori modifiche.

Per quanto riguarda quindi la posizione dei produttori di rifiuti non pericolosi e produttori di rifiuti pericolosi fino al 03.03.2014, nonché i trasportatori/recuperatori/smaltitori di rifiuti non pericolosi, la gestione dei rifiuti dovrà continuare come fatto fino ad ora, ovvero compilazione del registro di carico – scarico e formulario d’identificazione dei rifiuti.

Si segnala inoltre ai produttori di rifiuti pericolosi che, in attesa della piena operatività del sistema al 03.03.2014, i manuali operativi pubblicati sul sito del SISTRI, prevedono che all’atto del ritiro il trasportatore sia in possesso di n. 2 copie cartacee della “Scheda Sistri – Area Movimentazione” che dovranno essere controfirmate dal produttore. Si consiglia di leggere attentamente i dati riportati su tale documento e confrontarli con quanto indicato sul formulario d’identificazione cartaceo. Una copia della “Scheda Sistri – Area Movimentazione” rimarrà al produttore e una copia verrà consegnata al trasportatore. Sarà inoltre obbligo del destinatario finale del rifiuto, restituire al produttore copia della “Scheda Sistri – Area Movimentazione” debitamente compilata con i dati di accettazione a destino.

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