Finalmente il Consiglio Superiore Lavori Pubblici ha chiarito che dal 01.07.2014, varrà solo l’applicazione della norma EN 1090 per le strutture in carpenteria metallica immesse sul mercato Nazionale ed Europeo.
CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN 1090-1 PER I MATERIALI E PRODOTTI IN CARPENTERIA METALLICA AD USO STRUTTURALE ED INTERAZIONE CON LA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL DM 14.01.2008
Giungono a questo Servizio Tecnico Centrale molteplici quesiti riguardanti l’applicabilità della norme europea armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, anche in relazione all’applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
Si ritiene pertanto opportuno fornire, anche sulla base di un recente parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere n. 71 del 10.12.2013), i seguenti elementi di chiarimento. La Norma europea armonizzata EN 1090-1, Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, che prevede la marcatura CE dei prodotti oggetto delle norma armonizzata stessa, è applicabile in via volontaria dal 1 gennaio 2011, nella versione UNI EN 1090-1:2009, e dal 1 settembre 2012 nella versione EN 1090-1:2009+A1:2011 o UNI EN 1090-1:2012. Pertanto da tali date è possibile marcare CE i prodotti oggetto della norma stessa.
Stante il dettato del Capitolo 11 delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni, di cui al DM 14.01.2008, da leggersi in relazione agli obblighi comunitari in materia di prodotti da costruzione ad oggi riportati nel Regolamento (UE) n.305/2011 (si veda a riguardo, ad esempio, l’articolo 8), risulta che la suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del §11.1, caso A), del DM 14.01.2008.
Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell’attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008.
Resta comunque l’obbligo di impiegare, in ogni caso (§11.3.4.1 del DM 14.01.2008), materiale base qualificato mediante marcatura CE o con con qualificazione nazionale.
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