Nuove sostanze REACH e il nuovo Regolamento rifiuti non Specificati

Data di pubblicazione: 27 Giugno 2022

 

REACH, nuove sostanze autorizzate, con il regolamento (UE) 2022/586, dell'8 Aprile 2022

La Commissione europea ha aggiornato l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione del Reach. Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Con la pubblicazione, infatti - sulla Gazzetta dell'11 aprile 2022, n. L112 - del regolamento (UE) 2022/586 sono state inserite 5 nuove voci nella lista dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

In particolare, le sostanze aggiunte sono:

- Piombo tetraetile;

- Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler;

- Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p);

- 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE);

- Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE).

Nuove modalità di descrizione per rifiuti non specificati CER

Nell’elenco dei codici CER (Elenco Europeo dei Rifiuti EER), tutti i codici che terminano con 99 hanno uguale denominazione: “rifiuti non specificati altrimenti”.

Anche nella normativa sul trasporto delle merci pericolose, ivi compresi i rifuti, (accordo ADR) sono presenti rubriche non altrimenti specificate, identificate con l’acronimo “n.a.s.”.

Per evitare che questi codici generici fossero catalogati sotto voci non corrette, l’autorità competente, nel corso del tempo, ha progressivamente arricchito la documentazione richiesta a corredo della scelta di questa tipologia di codici, in modo da identificare correttamente il rifiuto. L’intento è quello di evitare gestioni illecite ed altresì pericolose per errata manipolazione o reazione imprevista.La nuova Circolare 04/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che sostituisce le due precedenti, ha ribadito quanto già indicato riguardo la definizione di questa tipologia di rifiuti, definendo meglio la tipologia della dichiarazione da allegare e le sue modalità di redazione.

C’è da augurarsi che nel prossimo aggiornamento del Catalogo, ormai fermo al 2014, siano compresi nuovi EER che consentano di identificare meglio i rifiuti e tengano conto anche delle nuove tipologie generate dal progresso tecnico.

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